Art. 2.
(Responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i ritardi nell'azione amministrativa).

      1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute al rispetto dei termini del procedimento fissati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e devono corrispondere, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivato dal ritardo risarcibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, un indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, in caso di mancato rispetto di tali termini, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole a causa dell'assenza di documentazione risultata determinante per il completamento dell'istruttoria, che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990.
      2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo e sono altresì stabilite le modalità per assicurare la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
      3. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a risarcire il danno derivato al privato per la mancata o ritardata

 

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adozione del provvedimento amministrativo. Il risarcimento del danno è dovuto anche qualora il provvedimento amministrativo richiesto non poteva essere legittimamente rilasciato, nel caso in cui il privato dimostri di aver subìto un danno a causa della ritardata conoscenza della non spettanza del provvedimento richiesto.
      4. Sulle domande di risarcimento del danno da ritardo provvede il giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni. Le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
      5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad aggiornare le informazioni contenute nei pubblici registri tenuti dalle medesime, ovvero la documentazione da loro istituzionalmente detenuta nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento da parte di cittadini e imprese della documentazione attestante la variazione di atti, fatti, qualità e stati soggettivi inerenti la persona fisica o giuridica che li comunica, fatti salvi i termini più brevi già previsti. Qualora l'aggiornamento di cui al periodo precedente sia effettuato oltre il termine ivi indicato, o il minor termine eventualmente previsto, l'amministrazione cui compete l'aggiornamento risponde dei danni subìti da terzi che abbiano fatto affidamento su informazioni non aggiornate e che l'amministrazione medesima è tenuta a fornire al richiedente.